La Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva disposto il dissequestro dei cani dell’allevamento di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. La decisione, resa pubblica il 3 ottobre 2026, ha reso necessario un nuovo esame del caso da parte del Tribunale, in una diversa composizione, tenendo conto dei principi indicati dalla Suprema Corte. Per l’Enpa, l’annullamento rappresenta un passo significativo per la tutela degli animali, che ha chiesto di considerare nel loro complesso le condizioni psicofisiche e etologiche degli animali coinvolti.
La motivazione del Tribunale del Riesame non è stata sufficientemente approfondita
Secondo la sentenza della Cassazione, la motivazione del provvedimento del Riesame, definita di «estrema sintesi», non ha illustrato in maniera sufficientemente approfondita il percorso seguito per arrivare alla decisione. L’attenzione del Tribunale si è concentrata principalmente sui quattro cani che presentavano specifiche criticità, senza affrontare adeguatamente la questione più ampia relativa alla presenza di un numero considerevole di animali e alla contestata situazione di sovraffollamento e inidoneità degli spazi. La Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione effettuata nell’ambito di un sequestro preventivo non rappresenta un giudizio anticipato sulla responsabilità penale della persona indagata. L’eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel prosieguo del procedimento e nelle sedi competenti. La decisione è stata accolta con attenzione dall’Enpa, che aveva chiesto di valutare nel loro complesso le condizioni psicofisiche e etologiche degli animali.
Il benessere animale non coincide con l’assenza di patologie
«Il benessere animale non coincide semplicemente con l’assenza di una patologia: significa anche rispettare le esigenze comportamentali, relazionali ed etologiche di ciascun animale», ha dichiarato Giusy D’Angelo, vicepresidente nazionale dell’Enpa. La sentenza della Cassazione ha richiamato la giurisprudenza relativa all’articolo 544-ter del Codice penale, sottolineando la rilevanza delle condizioni imposte agli animali quando risultino insopportabili rispetto alle loro caratteristiche etologiche. La Cassazione ha anche ricordato che il concetto di benessere animale non riguarda esclusivamente la presenza o l’assenza di malattie e ferite. Anche l’ambiente, lo spazio disponibile e la possibilità di esprimere comportamenti compatibili con le esigenze della specie possono assumere importanza nella valutazione delle condizioni di detenzione. Con l’annullamento dell’ordinanza, il procedimento cautelare torna dunque al Tribunale di Pisa, che dovrà pronunciarsi nuovamente in diversa composizione.
L’Enpa auspica che nel nuovo esame venga analizzata nella sua interezza la documentazione raccolta durante gli accertamenti, comprese le valutazioni relative alle condizioni fisiche, psicologiche ed etologiche dei cani. La vicenda giudiziaria, dunque, resta aperta. Il prossimo passaggio sarà il nuovo esame davanti al Tribunale di Pisa, chiamato a rivalutare il caso alla luce delle indicazioni formulate dalla Corte di Cassazione.
